Art. 7.
(Coordinamento, amministrazione e vigilanza all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate fino a un massimo di nove unità di personale dirigente tecnico-ispettivo di seconda fascia presso altrettante rappresentanze diplomatiche dei Paesi di larga emigrazione italiana e per le macro-aree in cui si attuano le iniziative linguistico-culturali e scolastiche di cui all'articolo 6. L'assegnazione è disposta su apposito posto-funzione con iscrizione nella lista diplomatica.
      2. Il regolamento di attuazione disciplina le funzioni di coordinamento, promozione e programmazione linguistico-culturale affidate ai dirigenti tecnico-ispettivi di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del «piano-Paese».
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate fino a un massimo di ottanta unità di personale dirigente scolastico agli uffici consolari nella cui circoscrizione si svolgono le attività scolastiche e formative di cui all'articolo 6. L'assegnazione è disposta su apposito posto-funzione con iscrizione nella lista consolare.
      4. Il regolamento di attuazione disciplina le funzioni assegnate al personale dirigente scolastico di cui al comma 3 in materia di coordinamento, direzione, gestione

 

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e controllo delle locali attività scolastiche e formative.